1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni della legislazione in vigore nel Paese della Parte Contraente in cui si svolge il trasporto ed in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori. 2. Le Parti Contraenti hanno il diritto di derogare alla liberta' di movimento accordata nel caso in cui lo richiedano gli interessi di sicurezza dello Stato, anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

Testo vigente dal 9 novembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404~accordo-art30 · fonte su Normattiva