[1]1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima notifica per iscritto che confermi l'adempimento delle procedure interne all'uopo previste. 2. Il presente Accordo avra' validita' di tre anni e sara' rinnovato tacitamente per periodi successivi di un anno. 3. Il presente Accordo rimane valido fino allo scadere dei tre mesi successivi al momento in cui una delle Parti abbia notificato all'altra Parte per iscritto tramite le vie diplomatiche la propria denuncia. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Kiev il 3 febbraio 1998 in due esemplari originali in lingua italiana ed in lingua ucraina entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GABINETTO DEI MINISTRI REPUBBLICA ITALIANA DELL'UCRAINA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404~accordo-art31 · fonte su Normattiva