Ciascuna Parte informera' gli enti/industrie del proprio Paese del contenuto del presente Memorandum e fornira' ogni possibile assistenza entro i limiti della propria legislazione nazionale.
Testo vigente dal 11 gennaio 2001
Ciascuna Parte informera' gli enti/industrie del proprio Paese del contenuto del presente Memorandum e fornira' ogni possibile assistenza entro i limiti della propria legislazione nazionale.
Testo vigente dal 11 gennaio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2000-12-20;405~memorandum-art4 · fonte su Normattiva