Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo di lire 62.500.000.000 da ripartire in parti uguali in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello in cui entreranno in vigore gli Accordi di cui all'articolo 1, si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64, con un'aliquota delle maggior entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~approvazione-art4 · fonte su Normattiva