1. Gli Stati associati cercano di non introdurre nuove restrizioni di cambio concernenti il regime degli investimenti e i pagamenti correnti relativi ai movimenti di capitali che ne risultano quando sono effettuati da persone residenti negli Stati membri e cercano altresi' di non rendere piu' restrittive le regolamentazioni esistenti. 2. Gli Stati associati, nella misura necessaria alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, si impegnano a trattare su un piano, di parita', al piu' tardi il 1 gennaio 1965, i cittadini e le societa' degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione nonche' i movimenti di capitali che ne risultano.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art37 · fonte su Normattiva