Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di Associazione dispone del potere di decisione; queste decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie per la loro esecuzione. Il Consiglio di Associazione puo' inoltre formulare qualsiasi risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per realizzare gli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime di Associazione. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente, alla luce degli obiettivi dell'Associazione, i risultati del regime di Associazione. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
