[1]1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo, e' istituito un Consiglio di Associazione che dispone di un potere di decisione nei casi previsti in detto Accordo; tali decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti che sono tenute a prendere le misure necessarie per la loro esecuzione. Il Consiglio di Associazione puo' esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente Accordo; esso puo' formulare raccomandazioni appropriate e procede alle consultazioni previste da quest'ultimo.

[2]2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di associazione, tenuto conto degli obiettivi di quest'ultima.

[3]3. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art23 · fonte su Normattiva