1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda d'adesione o d'associazione di uno stato alla Comunita'. 2. Qualsiasi domanda di associazione alla Comunita' di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati di associati che, in seguito ad esame da parte della Comunita', sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso. 3. L'accordo di associazione tra la Comunita' e uno Stato di cui al paragrafo precedente puo' prevedere l'accessione di questo Stato alla presente Convenzione. Lo Stato in questione gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli obblighi degli Stati associati. Tuttavia l'accordo che l'associa alla Comunita' puo' fissare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili. Questa accessione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati associati firmatari alla presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art58 · fonte su Normattiva