[1]1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunita' economica europea.

[2]2. La domanda di associazione alla Comunita' economica europea di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, la quale, in seguito ad esame da parte della Comunita' economica europea, sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art31 · fonte su Normattiva