I membri della Corte arbitrale hanno diritto al rimborso delle loro spese di viaggio e delle loro spese di soggiorno. Queste ultime sono stabilite in 20 unita' di conto per ogni giorno in cui i membri della Corte arbitrale esercitano le loro funzioni. Tali somme sono pagate loro dalla Corte arbitrale. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della Corte arbitrale sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati associati. Le spese di cancelleria della Corte, per l'istruzione delle vertenze e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc...) sono sostenute dalla Comunita'. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate dalla Corte insieme alle altre spese alle condizioni contemplate dal suo statuto e sono oggetto di anticipazioni pagate dalle parti alle condizioni stabilite con l'ordinanza della Corte arbitrale o del suo Presidente, nella quale sono prescritte tali misure.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-6-art3 · fonte su Normattiva