Alle spese di viaggio e soggiorno dei membri della Corte, previste al secondo comma dell'articolo 3 del Protocollo n. 10, si provvede mediante anticipi della Corte di Giustizia delle Comunita' europee. Il Presidente della Corte arbitrale, alla fine di ogni anno, trasmette al Consiglio di Associazione una distinta delle somme versate a tale titolo, allegando una relazione speciale sulle spese effettuate nonche' i singoli documenti contabili giustificativi. La distinta e' approvata dal Consiglio di Associazione che ne ordina il rimborso nel termine di due mesi a decorrere dalla decisione. Il pagamento e' per meta' a carico della Comunita', e, per l'altra meta', viene ripartito tra gli Stati associati.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-8-art24 · fonte su Normattiva