La durata dei lavori prevista per l'azione e' di cinque anni alle condizioni descritte nell'allegato. Ogni firmatario puo' porre termine alla sua partecipazione mediante un preavviso di sei mesi notificato a tutti gli altri firmatari. Tale preavviso puo' essere dato solo al termine di un periodo di due anni. In caso di ritiro successivo o simultaneo di piu' partecipanti, i firmatari, su richiesta di uno di essi, si consultano sulla conservazione o la cessazione dell'azione.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~allegato-a-art2 · fonte su Normattiva