Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 57 — Durata, rinnovo o fine
- a)Salvo disposizioni contrarie previste al presente articolo o al paragrafo b) dell'articolo 50, l'Accordo avra' una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.
- b)Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori, potra' prolungare la durata dell'Accordo di uno o piu' periodi che non oltrepasseranno complessivamente i dodici mesi.
- c)Il Consiglio, in una raccomandazione rivolta ai paesi partecipanti, al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, comunichera' loro se e' necessario e opportuno che l'Accordo venga rinnovato e, in caso affermativo, in quale forma; esso esaminera' in pari tempo la probabile posizione rispettiva dell'offerta e della domanda di stagno al momento dello scadere dell'Accordo.
- d)i) In qualsiasi momento ogni paese partecipante potra' dare al Presidente esecutivo del Consiglio notifica scritta della sua intenzione di proporre alla prossima sessione del Consiglio la fine al presente Accordo;
- ii)Se il Consiglio approva tale proposta alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e di tutti i paesi consumatori, esso raccomandera' ai paesi partecipanti di porre fine al presente Accordo;
- iii)Se i paesi partecipanti che detengono i due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e i due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori notificano al Consiglio di accettare tale raccomandazione, l'Accordo prendera' fine alla data fissata dal Consiglio; tale data non potra' essere posteriore ad un periodo di sei mesi a decorrere dalla, trasmissione al Consiglio dell'ultima notifica da parte di detti paesi partecipanti.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
