L'articolo 2 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. L'Ente e' persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 giugno 1979, provvede:

  • a)alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonche' alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente;
  • b)alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a). 2. L'Ente puo' provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonche' agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali.".

Testo vigente dal 30 dicembre 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 353/1992

    Illegittimità dichiarata
    23 luglio 1992

    L'art. 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, così come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411, relativo alle attribuzioni dell'Ente irriguo Umbro-Toscano, (già denominato Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni) e che demanda a detto ente la progettazione, l'esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché la relativa gestione, esercizio e manutenzione, delimita tali attribuzioni stabilendo che queste possono essere esercitate "nell'ambito delle competenze attribuite al ministero dell'agricoltura e foreste dalla legislazione vigente". Statuisce inoltre che le attribuzioni devolute all'ente irriguo si esplicano "nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979", che, dopo il trasferimento alle regioni delle competenze nella materia in questione, determina "le funzioni residue dell'ente", circoscrivendole alla progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria, relative a bacini idrografici interregionali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, n. 13551, previste dagli artt. 89 e 91 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 o dall'art. 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977 n. 984. Ne discende che - contro quanto sostenuto dalla ricorrente Regione Toscana - la suindicata disposizione non realizza alcuna modifica in "majus" delle competenze dell'ente irriguo e risulta quindi, rispettosa sia dell'attribuzione primaria, sia dei successivi trasferimenti alle regioni, delle materie attinenti alla difesa idraulica, alla bonifica e, nell'ambito di essa, all'irrigazione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, lett. a) della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, così come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411.)

    Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 123 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;411~art2 · fonte su Normattiva