Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 41 della convenzione e all'articolo 18 del protocollo.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
