Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 ed il protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
