APPLICAZIONE DELLA PARTE III IN TALUNE CIRCOSTANZE Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della presente parte del Trattato: 1. a una persona giuridica se essa e' di proprieta' o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalita' di uno Stato terzo e se detta persona non ha attivita' commerciali rilevanti nell'area della Parte contraente in cui e' organizzata; ovvero 2. a un investimento se la Parte contraente che oppone il diniego constata che esso e' un investimento di un investitore di uno Stato terzo con il quale la Parte che oppone il diniego

  • a)non intrattiene relazioni diplomatiche; o
  • b)adotta o mantiene misure che:
  • i)vietano operazioni con investitori di detto Stato; o
  • ii)sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi di questa parte del Trattato fossero estesi ad investitori di detto Stato o ai loro investimenti.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~art17 · fonte su Normattiva