CON ALTRI ACCORDI Qualora due o piu' Parti contraenti abbiano in precedenza concluso ovvero abbiano aderito successivamente ad un accordo internazionale le cui clausole trattano in qualsiasi modo la materia oggetto delle parti III o V del presente Trattato, 1. nessun elemento delle parti III o V del presente Trattato, puo' essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione di dette clausole dell'altro accordo o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto in detto accordo: e 2. nessun elemento in dette clausole dell'altro accordo puo' essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione delle parti III o V del presente Trattato, o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto nel presente Trattato, qualora dette clausole siano piu' favorevoli per gli investitori o l'investimento.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~art16 · fonte su Normattiva