AI TERRITORI 1. Qualsiasi Stato o Organizzazione regionale d'integrazione economica puo' al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare, mediante dichiarazione depositata presso il depositario, che il Trattato e' vincolante per esso in ordine a tutti i territori delle cui relazioni internazionali esso e' responsabile, ovvero per uno o piu' di essi. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di entrata in vigore del Trattato per tale Parte contraente. 2. Successivamente ogni Parte contraente puo' con dichiarazione depositata presso il depositario, impegnarsi ai sensi del presente Trattato relativamente ad altri territori - specificati nella dichiarazione. Rispetto a tali territori, il Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del depositario. 3. Qualsiasi dichiarazione espressa ai sensi dei due paragrafi precedenti puo' essere revocata, rispetto a territori specificati in tale dichiarazione mediante notifica al depositario. Fatto salvo il disposto dell'articolo 47, paragrafo 3, la revoca ha effetto dopo un anno dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del depositario. 4. La definizione di "Area" all'articolo 1, paragrafo 10 dev'essere interpretata tenendo presente ogni dichiarazione depositata ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~art40 · fonte su Normattiva