, accettazione, approvazione ed adesione 1. La Convenzione e' sottoposta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale. E' aperta all'adesione il giorno che segue quello in cui essa cessa di essere aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione sono depositati presso il depositario. 2. Qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale che diventa Parte della Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri non ne sia Parte e' vincolata da tutti gli obblighi che risultano dalla Convenzione. Se uno o piu' dei suoi Stati membri sono ugualmente Parti della Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri convengono delle loro responsabilita' rispettive ai fini dell'esecuzione degli obblighi loro imposti dalla Convenzione. In tal caso l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare in modo concorrente i diritti risultanti dalla Convenzione. 3. Nei loro strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, le organizzazioni d'integrazione economica regionale indicano l'estensione della loro competenza in merito alle questioni disciplinate dalla Convenzione. Inoltre, queste organizzazioni informano tempestivamente il depositario, che a sua volta ne informa tutte le Parti, di qualsiasi modificazione importante dell'estensione della loro competenza. 4. Nel suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, qualsiasi Parte puo' indicare che un nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale o un emendamento a un nuovo allegato concernente l'attuazione a livello regionale entrera' in vigore nei suoi riguardi soltanto dopo il deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art34 · fonte su Normattiva