[1]richiesta di una delle Parti Contraenti, l'Accordo puo' essere rivisto di comune accordo in qualsiasi momento successivo alla scadenza di due anni dalla data in vigore. L'Accordo puo' essere riesaminato di comune accordo in una data precedente se, a giudizio di una delle Parti Contraenti, cio' e' reso necessario da modifiche nella legislazione o regolamentazione cinematografica di uno dei Paesi. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Redatto in duplice copia, a LONDRA il 15 MAGGIO 1998 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI REPUBBLICA ITALIANA GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 15 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;417~accordo-art10 · fonte su Normattiva