presente Accordo sara' valido inizialmente per un periodo di due anni a partire dalla data della sua entrata in vigore. Se una delle Parti Contraenti dara' notifica scritta di risoluzione all'altra Parte Contraente tre mesi prime della fine di quel periodo l'Accordo cessera' alla fine di detto periodo. Mancante tale notifica, l'Accordo rimarra' in vigore per periodi successivi di due anni ciascuno, a meno che non venga data da una delle Parti Contraenti notifica scritta di risoluzione tre mesi prima della scadenza di un periodo di due anni, nel qual caso l'Accordo cessera' allo scadere di quel periodo.
Testo vigente dal 15 novembre 1999
