presente Accordo sara' valido inizialmente per un periodo di due anni a partire dalla data della sua entrata in vigore. Se una delle Parti Contraenti dara' notifica scritta di risoluzione all'altra Parte Contraente tre mesi prime della fine di quel periodo l'Accordo cessera' alla fine di detto periodo. Mancante tale notifica, l'Accordo rimarra' in vigore per periodi successivi di due anni ciascuno, a meno che non venga data da una delle Parti Contraenti notifica scritta di risoluzione tre mesi prima della scadenza di un periodo di due anni, nel qual caso l'Accordo cessera' allo scadere di quel periodo.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;417~accordo-art9 · fonte su Normattiva