delle Parti Contraenti permettera', in conformita' alle proprie leggi e regolamenti con esenzione da dazi di importazione e tasse, l'ingresso temporaneo e la riesportazione di attrezzature cinematografiche per la realizzazione di film in coproduzione.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;417~accordo-art4 · fonte su Normattiva