[1]temporanea

[2](1) Le Parti contraenti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro dei presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti permettera' al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.

Testo vigente dal 31 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;138~accordo-art9 · fonte su Normattiva