A decorrere dalla stessa data di cui all'articolo 2, l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma e' designato quale autorita' centrale per gli adempimenti che a detta autorita' sono attribuiti dalla convenzione. L'ufficio unico, per tali adempimenti, si vale della propria organizzazione, secondo le disposizioni vigenti che ne regolano il funzionamento.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~art3 · fonte su Normattiva