Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965
Art. 20 (Convenzione)
La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:
- a)all'articolo 3, comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi,
- b)all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 7, per quanto concerne l'uso delle lingue,
- c)all'articolo 5, comma 4,
- d)all'articolo 12, comma 2.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
