La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:

  • a)all'articolo 3, comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi,
  • b)all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 7, per quanto concerne l'uso delle lingue,
  • c)all'articolo 5, comma 4,
  • d)all'articolo 12, comma 2.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art20 · fonte su Normattiva