[1]ARTICOLO II. (Principi fondamentali)

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine;esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat. 2. Le Parti riconoscono la necessita' di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata. 3. In particolare le Parti:

  • a)dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativi alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;
  • b)si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;
  • c)si sforzano di concludere "Accordi" sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42~artii · fonte su Normattiva