[1]ARTICOLO IV. (Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II)

[2]1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonche' quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale. 2. Allorche' le circostanze lo giustificano, una specie migratrice puo' apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II. 3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorita' alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli. 4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sotto-specie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o piu' confini di giurisdizione nazionale. 5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformita' con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sara' trasmessa al Segretariato.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42~artiv · fonte su Normattiva