[1]ARTICOLO XIII. (Composizione delle controversie)
[2]1. Qualsiasi controversia fra due o piu' Parti della presente Convenzione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione formera' oggetto di negoziati fra le Parti interessate. 2. Qualora tale controversia non possa essere composta secondo quanto previsto dal paragrafo 1 di cui sopra, le Parti potranno di comune accordo sottoporre la controversia all'arbitrato, e precisamente a quello della Corte permanente dell'Aja; le Parti che hanno sottoposto la controversia saranno vincolate dalla decisione arbitrale.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
