Art. 13 (Accordo) — Composizione di controversie
1. Ogni controversia fra due o piu' Parti contraenti in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti in contrasto non saranno riuscite a risolvere con negoziati o in altro modo, sara' sottoposto ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti in contrasto lo richiede e sara', di conseguenza, rinviato ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo delle Parti in contrasto. Se entro tre mesi a partire dalla richiesta di arbitrato, le parti in contrasto non riescono a trovare un accordo sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque di queste Parti potra' richiedere al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico davanti al quale la controversia sara' rinviata per la decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sara' vincolante per le Parti contraenti in controversia.
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
