[1]ARTICOLO XVI. (Ratifica, accettazione, approvazione)

[2]La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania che ne sara' il Depositario.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42~artxvi · fonte su Normattiva