[1]ARTICOLO XVI. (Ratifica, accettazione, approvazione)
[2]La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania che ne sara' il Depositario.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
