, accettazione, approvazione

  • 1)La presente convenzione e' soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascuno dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
  • 2)Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il depositario al piu' tardi il 30 giugno 1986. Il consiglio potra' tuttavia concedere una o piu' proroghe del termine fissato ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare il loro strumento a quella data. Il consiglio informera' il depositario di tutte le proroghe del termine in questione.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art25 · fonte su Normattiva