[1]STABILE ORGANIZZAZIONE

[2]1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo connesso alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione o di montaggio solamente se la sua durata oltrepassa i 12 mesi. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di accogliere informazioni per la impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no), non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Testo vigente dal 14 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;42~convenzione-art5 · fonte su Normattiva