[1]Buon governo
[2]1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore del buon governo si basa sul rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. 2. Tali attivita' di cooperazione possono comprendere, fra l'altro, attivita' concordate tra le parti, volte a:
- a)garantire il rispetto dello Stato di diritto;
- b)promuovere istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti, stabili e democratiche;
- c)procedere a scambi di esperienze e allo sviluppo di capacita' per quanto riguarda le questioni giuridiche e le capacita' giudiziarie;
- d)procedere a scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione;
- e)promuovere lo scambio di migliori prassi in materia di buon governo, rendicontabilita' e gestione trasparente a tutti i livelli;
- f)collaborare a favore di processi politici piu' inclusivi che consentano l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini.
Testo vigente dal 25 maggio 2019
