[1]Buon governo

[2]1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore del buon governo si basa sul rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. 2. Tali attivita' di cooperazione possono comprendere, fra l'altro, attivita' concordate tra le parti, volte a:

  • a)garantire il rispetto dello Stato di diritto;
  • b)promuovere istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti, stabili e democratiche;
  • c)procedere a scambi di esperienze e allo sviluppo di capacita' per quanto riguarda le questioni giuridiche e le capacita' giudiziarie;
  • d)procedere a scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione;
  • e)promuovere lo scambio di migliori prassi in materia di buon governo, rendicontabilita' e gestione trasparente a tutti i livelli;
  • f)collaborare a favore di processi politici piu' inclusivi che consentano l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art23 · fonte su Normattiva