[1]Sviluppo delle comunita' locali

[2]1. Le parti convengono di collaborare per promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunita' locali mediante azioni integrate volte a potenziare le iniziative dei diversi soggetti che operano a favore dello sviluppo economico locale e a promuovere l'assorbimento delle risorse esistenti a livello delle comunita' locali. 2. La cooperazione potrebbe sostenere azioni quali:

  • a)iniziative locali, conformemente al rispettivo piano strategico territoriale;
  • b)il rafforzamento delle capacita' di gestione economica delle strutture produttive e dei prestatori di servizi locali.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art46 · fonte su Normattiva