[1]Ostacoli tecnici agli scambi

[2]1. Le parti ribadiscono i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi («accordo TBT»). 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' quali definite dall'accordo TBT. 3. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci per la notifica e lo scambio di informazioni in materia di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita', conformemente all'accordo TBT.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art66 · fonte su Normattiva