[1]Misure sanitarie e fitosanitarie (MSF)

[2]1. Le parti ribadiscono i diritti, gli obblighi, i principi e gli obiettivi dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, della commissione del Codex alimentarius e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale. 2. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni riguardo alle misure sanitarie e fitosanitarie e al benessere degli animali, nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art67 · fonte su Normattiva