[1]Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi e convengono di promuovere la cooperazione tra le rispettive autorita' competenti in materia di normalizzazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformita'. 2. Le parti concordano di cooperare, tra l'altro, al fine di:

  • a)sviluppare le capacita' e fornire competenze, compresi lo sviluppo e il potenziamento delle opportune infrastrutture, e offrire formazione e assistenza tecnica nei seguenti ambiti: regolamenti tecnici, normalizzazione, valutazione della conformita', accreditamento e metrologia, anche per facilitare la comprensione e il rispetto dei requisiti dell'Unione europea;
  • b)promuovere la cooperazione tra le autorita' competenti nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali;
  • c)procedere allo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi;
  • d)sviluppare opinioni congiunte;
  • e)perseguire la compatibilita' tra regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita' e la convergenza tra essi;
  • f)eliminare gli ostacoli innecessari agli scambi.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art74 · fonte su Normattiva