[1]Proprieta' intellettuale

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tecnica nel settore della proprieta' intellettuale, compresa la tutela delle indicazioni geografiche, e convengono di cooperare, secondo le modalita' e alle condizioni reciprocamente concordate, ai progetti specifici di cooperazione che ne derivano, a norma della legislazione interna delle parti e in conformita' degli accordi internazionali di cui sono parti. 2. Le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica, lo sviluppo di capacita' e la formazione. Esse convengono che la cooperazione tecnica sara' realizzata in funzione dei rispettivi livelli di sviluppo socioeconomico, delle loro priorita' e delle loro esigenze in termini di sviluppo. 3. Le parti convengono che la cooperazione deve contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica, nonche' al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico e l'equilibrio tra diritti e obblighi.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art73 · fonte su Normattiva