[1]DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
[2](1) Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
[3](2) Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate/ o trattate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
[4](3) Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorita' per la Sicurezza o altra Autorita' designata dalle Parti.
[5](4) La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:
[6]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica del Sud Africa
[7]SEGRETISSIMO TOP SECRET SEGRETO SECRET RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL RISERVATO RESTRICTED
[8](5) L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di un livello di adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
[9](6) Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo.
[10](7) Il trasferimento a terze Parti o Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente per la sicurezza della Parte originatrice.
[11](8) Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da concludersi tra le rispettive Competenti Autorita' per la Sicurezza o da Autorita' per la Sicurezza designate dalle Parti.
Testo vigente dal 5 maggio 2022
