[1]Traduzione dell'atto

[2]1. Il richiedente e' informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario puo' rifiutare di ricevere l'atto se esso non e' compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

[3]2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorita' competente sull'addebito di tele spesa.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art5 · fonte su Normattiva