[1]Traduzione dell'atto
[2]1. Il richiedente e' informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario puo' rifiutare di ricevere l'atto se esso non e' compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.
[3]2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorita' competente sull'addebito di tele spesa.
Testo vigente dal 16 novembre 1999
