[1]Rifiuto di ricezione dell'atto

[2]1. L'organo ricevente informa il destinatario che puo' rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione se e' redatto in una lingua diverse da una delle seguenti lingue:

  • a)la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia piu' lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione, oppure
  • b)una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

[3]2. Se l'organo ricevente e' informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto ai sensi del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente utilizzando il certificato previsto all'articolo 10 e restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art8 · fonte su Normattiva