[1]PROTOCOLLO,

[2]STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE

[3]LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

[4]FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26.05.1997,

[5]FACENDO RIFERIMENTO all'articolo 17 della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, che prevede che la Corte di giustizia delle Comunita' europee sia competente ad interpretare in via pregiudiziale detta convenzione,

[6]DESIDEROSE di disciplinare le condizioni alle quali la Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente a pronunciarsi, su questioni d'interpretazione della convenzione e del presente protocollo,

[7]HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

[9]Conformemente all'articolo 17 della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, in appresso denominata la "convenzione", la Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente, alle condizioni stabilite dal presente protocollo, a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione e del presente protocollo.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~protocollo-art1 · fonte su Normattiva