[1]CONVENZIONE, STABILITA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE
[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,
[3]FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26.05.1997,
[4]DESIDEROSE di migliorare e accelerare la trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, ai fini della foro notificazione,
[5]CONSIDERANDO che e tal fine la trasmissione di questi atti sara' effettuata direttamente e con mezzi rapidi tra gli organi designati dagli Stati membri,
[6]CONSIDERANDO che a norma dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea, le convenzioni stabilite in base all'articolo K.3 possono prevedere che la Corte di giustizia delle Comunita' europee sia competente a interpretarne le disposizioni secondo modalita' che saranno precisate dalle medesime convenzioni, TENENDO PRESENTE la convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e in particolare l'articolo 25, a norma del quale la convenzione non deroga alle convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione,
[7]HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
[8]ARTICOLO 1
[9]Campo d'applicazione
[10]1. La presente convenzione si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato al suo destinatario.
[11]2. La convenzione non si applica qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato l'atto.
Testo vigente dal 16 novembre 1999
