[1]Brevetti: introduzione di prodotti fabbricati mediante un procedimento brevettato nel Paese d'importazione

[2]Quando un prodotto e' importato in un Paese dell'Unione dove esiste un brevetto che protegge un procedimento di fabbricazione di detto prodotto, il titolare del brevetto avra', riguardo al prodotto importato, tutti i diritti che la legislazione del Paese d'importazione gli accorda, sulla base del brevetto di procedimento, riguardo ai prodotti fabbricati nel Paese stesso.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art5quater · fonte su Normattiva