[1]patente e exequatur

[2]1. Il capo dell'ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni in virtu' dell'exequatur rilasciatogli dallo Stato di residenza, dopo la presentazione per via diplomatica della patente consolare. 2. La patente consolare deve attestare i nomi, il cognome e il rango del capo dell'ufficio consolare, nonche' la classe, la sede e la circoscrizione dell'ufficio consolare. 3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo dell'ufficio consolare puo' essere ammesso provvisoriamente dallo Stato di residenza ad esercitare le sue funzioni. In tal caso sono applicabili le disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art4 · fonte su Normattiva