• 1)Il capo dell'ufficio consolare esplica le sue funzioni dopo essere stato riconosciuto in tale qualita' dallo Stato di residenza. Tale riconoscimento, dopo la presentazione delle lettere patenti, avra' luogo in forma di exequatur.
  • 2)La rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio presenta al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza le lettere patenti in cui viene indicato il nome e cognome del capo dell'ufficio consolare, il suo rango, nonche' la circoscrizione consolare e la sede dell'ufficio consolare.
  • 3)In attesa del rilascio dell'exequatur, lo Stato di residenza, quando cio' e' necessario, autorizza l'esercizio temporaneo delle funzioni consolari.
  • 4)Dopo il riconoscimento, anche provvisorio, le autorita' dello Stato di residenza adottano i necessari provvedimenti perche' il capo dell'ufficio consolare possa svolgere le sue funzioni e godere dei diritti, privilegi e immunita' previsti dalla presente convenzione.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art4 · fonte su Normattiva