di salvaguardia Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione incidera' su:

  • a)l'applicabilita' del diritto internazionale umanitario e delle norme universalmente riconosciute in materia di diritti dell'uomo sancite da strumenti, internazionali per quanto riguarda la protezione delle operazioni delle Nazioni Unite, nonche del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ovvero il dovere di tale personale di rispettare tale diritto e tali norme;
  • b)i diritti ed i doveri degli Stati, in conformita' con la Carta delle Nazioni Unite, per quanto riguarda il consenso all'ingresso delle persone nel loro territorio;
  • c)il dovere del personale delle Nazioni Unite e del personale associato di comportarsi conformemente al mandato di un'operazione delle Nazioni Unite;
  • d)il diritto degli Stati che forniscono volontariamente personale ai fini di un'operazione delle Nazioni Unite di ritirare tale personale, ponendo fine alla sua partecipazione all'operazione;
  • e)il diritto ad un adeguato indennizzo in caso di decesso, invalidita, incidente o malattia' delle persone volontariamente assegnate da uno Stato ad un'operazione delle Nazioni Unite ed imputabili all'esercizio delle funzioni di mantenimento della tace.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art20 · fonte su Normattiva