[1]di salvaguardia

[2]1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti, obblighi e responsabilita' degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell'uomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951(2) ed il Protocollo del 1967(3), relativi allo Status di rifugiati e il principio del non allontanamento. 2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo. L'interpretazione e l'applicazione di tali misure e' coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione. ----------------------------------------

[3](2) Nazioni Unite, Serie dei Trattati, vol. 189, 2545 (3) Ibid., vol. 606, n° 8791

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-3-art19 · fonte su Normattiva