delle leggi e dei regolamenti 1. Fatti salvi i privilegi e le immunita' di cui puo' godere o le esigenze delle sue funzioni, il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato:

  • a)rispettera' le leggi ed i regolamenti dello Stato ospite e dello Stato di transito;
  • b)si asterra' dal compiere atti o svolgere attivita' incompatibili con l'imparzialita' e l'internazionalita' delle sue funzioni. 2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite adottera' tutte le misure adeguate per garantire il rispetto di tutti gli obblighi.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art6 · fonte su Normattiva